A.T.A EUROVILLAGE

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Statuto 1

Statuto
 

Art. 1) E' costituita presso Porto Cesareo, località "Eurovillage", contrada "Chiusurelle", L ASSOCIAZIONE TURISTICA AMBIENTALE EUROVILLAGE.

Art. 2) L Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale. Essa ha il solo scopo di porre in essere tutte le iniziative idonee a valorizzare e migliorare il villaggio sotto il profilo turistico-ambientale con il concorso dell' Ente o Enti già tenuti per legge all' assolvimento dei servizi ad essi demandati.
A tal fine l'Associazione potrà in particolare:
a) Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, far assumere gestioni devolvendone eventuali introiti per il raggiungimento della finalità prefissata.
b) Promuovere iniziative culturali, sportive, ricreative in genere.
c) Avvalersi della consulenza ed assistenza di studi professionali per problemi di carattere fiscale, legali e amministrativi e per la tutela del patrimonio strutturale e paesaggistico del villaggio.
d) Realizzare o noleggiare beni mobili o immobili, se questi saranno ritenuti idonei allo scopo prefisso.
e) Porre in essere rapporti di natura finanziaria per la gestione dell 'assoclazlone.

Art. 3) La durata dell'associazione è fissata dalla data del presente atto fino a che non ne viene stabilito lo scioglimento, che sarà deciso con il voto favorevole dei tre quarti del numero dei soci votanti.

Art. 4) Le modifiche allo statuto sono deliberate con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento dell'associazione.

Art. 5) I soci si distinguono in:
a) soci benemeriti;
b) soci fondatori;
c) soci ordinari.
I soci benemeriti sono scelti, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, tra coloro che hanno o possono contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo dell'associazione apportandone il proprio patrimonio culturale e sociale.
Soci fondatori sono coloro che hanno dato corpo alla presente associazione con il proprio contributo e sostegno. Saranno, inoltre, considerati tali tutti coloro che aderiranno all'iniziativa entro un mese dalla data di costituzione. Oltre tale termine potranno essere considerati tali, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, i richiedenti che dimostreranno di non essere a conoscenza della presente iniziativa.
Sono soci ordinari tutti gli altri aderenti che saranno ammessi a partecipare all'associazione a norma del presente statuto.

Art.6) Requisito essenziale per poter essere considerato SOCIO fondatore o ordinario è l'appartenenza in qualità di proprietario o possessore di una o più villette nel villaggio denominato "EUROVILLAGE", in località Porto Cesareo (LE).
In caso di cessione a terzi della villetta, la qualità di S0CIO viene a cessare e se questi è SOCIO fondatore, potrà trasferire tutti i diritti derivanti dal suo status al terzo subentrante.
Se la cessione viene effettuata da un socio ordinario il terzo subentrante dovrà fare regolare domanda di adesione e pagare la quota associativa prevista.

Art. 7) L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti norme:
a) presentazione della domanda;
b) pagamento della quota di ingresso e della quota sociale annuale;
c) accettazione senza riserva del presente statuto;
d) obbligo a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia nei riguardi dell'associazione.
Tutte le liti saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo e da esso ricomposte in via bonaria.

Art. 8) La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi prima del 30/04 di ogni anno solare;
b) per morosità secondo i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto commesso con addebito, se del caso, di eventuali danni;
d) nei casi previsti dall'art. 6 comma secondo.
La perdita della qualifica di socio obbliga in ogni caso il SOClO uscente al pagamento della quota sociale fino al termine della gestione annuale salvo nel caso di subingresso da parte di un terzo previsto per i soci fondatori nell 'art. 6 c. 2.

Art. 9) Organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente del C.D.;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori.

Art. 10) L'assemblea generale dei soci è sovrana ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. E' ammessa delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di tre consoci. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea generale ordinaria si riunisce, convocata dal presidente del C.D., una volta l'anno per l'approvazlone del bilancio consuntivo e preventivo e rendiconto sull'attività sociale dandone le direttive per quella futura.
Nomina il Presidente, i membri del C.D. e i Revisori dei Conti.
Può essere convocata in sede straordinaria dal C.D. ogni qual volta questi lo ritenga opportuno e/o può essere convocata su domanda scritta di almeno la metà dei soci con diritto di vota.
La richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione.
L'assemblea deve essere convocata con avviso inviato a tutti i soci presso il recapito indicato dallo stesso nella domanda di adesione, almeno 15 giorni prima della data fissata.
L'assemblea generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione,
mezz'ora dopo, qualunque sia' il numero dei presenti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. ed in sua assenza dal vice Presidente o Consigliere più anziano. Il Presidente dell'assemblea designa un segretario tra i presenti
che redigerà il processo verbale.
Il Presidente prima di dichiarare validamente costituita l'assemblea si accerterà della regolarità della stessa in osservanza alle norme del presente statuto.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.
All'assemblea potranno partecipare i soci benemeriti senza diritto di voto.

Art. 11) Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i soci di età non inferiore a 18 anni. I membri del Collegio dei Revisori non possono rivestire altra carica sociale. Tutti gli incarichi durano tre anni e sono riconfermabili.
Ai componenti le cariche sociali spetta il rimborso spese per compimento dell'incarico ricoperto. Al segretario cassiere, per la specifica mansione, spetterà un compenso annuo deliberato dal
C.D. in rapporto all'impegno profuso.

Art. 12) Il C.D. è composto da cinque consiglieri eletti dall 'assemblea a scrutinio segreto e tra essi, il più suffragato verrà chiamato a ricoprire la carica di Presidente.
La prima nomina è riservata ai soci fondatori, per le successive, almeno tre dei membri dell'intero C.D. saranno scelti tra i soci fondatori.
Il C.D. adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico e amministrativo dell'associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.
Il C.D. si riunisce almeno tre volte l 'anno su convocazione presidente e straordinariamente ogni qual volta il Presidente ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri o richiesta del Collegio dei Revisori.
La presenza della maggioranza dei consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni sono prese maggioranza dei voti.
Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
Quando venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri questi dovranno rimanere in carica fino a convocazione dell'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo consiglio o dei membri dimissionari.

Art. 13) Compiti del Consiglio Direttiva sono quelli di:
a) compilare il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
b) adottare l provvedimenti disciplinari;
c) nominare il vice presidente, il segretario ed assegnare altri incarichi; .
d) approvare i regolamenti interni;
e) fissare le quote d'iscrizione e sociali annuali;
f) proporre iniziative e disciplinare la vita sociale all'interno del villaggio per il raggiungimento dello scopo prefisso;
g) attuare tutte le iniziative deliberate dall 'assemblea generale dei soci.

Art. 14) Il Presidente del C.D. è nominato dall'assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti.
Egli ha la rappresentanza legale dell 'associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti i provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al C.D. che ne ratificherà l'operato.

Art. 15) Il vice Presidente è nominato a maggioranza dei voti dal C. D. scegliendolo tra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento leggittimo,
esercitandone le funzioni.

Art. 16) Il Segretario-Cassiere è nominato dal C.D. tra suoi componenti. Da' esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'associazione, dirige l'amministrazione sociale, si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri, compreso quello dei soci, riferisce al C.D. su eventuali soci morosi affinchè vengano adottati i provvedimenti' del caso.

Art.17) Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario, è composto da tre membri nominati dall'assemblea generale e tra essi uno viene nominato presidente.
Esplicano il loro mandato, in conformità alIe attribuzioni dei sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Rilevando irregolarità amministrative devono immediatamente comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti e, se del caso, promuovere la convocazione del l'assemblea.

Art.18) L'associazione avrà un proprio fondo comune costituito dagli apporti degli associati sotto forma di quote associative o da altri proventi che la stessa potrà ottenere.
La quota associativa sarà stabilita dal C.D., tenendo conto degli avanzi di cassa e delle spese preventivate in bilancio.
Ad ogni villetta posseduta corrisponderà una quota associativa.
Il socio in possesso di più di una villetta sarà tenuto al pagamento di una quota aggiuntiva, per ogni villetta in più posseduta, pari alla metà della quota ordinaria stabilita.

Art. 19) L'associazione sarà dotata di un patrimonio comune consistente in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale, ad esso viene attribuito la tassa di ammissione che il socio è tenuto a versare all'atto della domanda.
In caso di cessazione dell'associazione il patrimonio comune sarà
devoluto scopi mutualistici.

Art.20) L'esercizio sociale si chiede al 30 aprile di ogni anno solare.
A chiusura di esercizio il C.D. deve redigere il Bilancio consuntivo annuale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Entro il quarto mese dalla chiusura dello stesso il bilancio consuntivo sarà sottoposto all'assemblea generale dei soci per l'approvazione. Entro tale termine sarà redatto e presentato all'assemblea anche il bilancio preventivo per l'approvazione.
Il Bilancio si distingue in:
a) Situazione Patrimoniale;
b) Rendiconto di questione;
Poer la presentazione all'assemblea il bilancio sarà accompagnato dalla relazione del C.D. e da quella dei Revisori dei conti.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 21) Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione delle norme del presente statuto, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti e il terzo nominato dai primi due arbitri, in caso di disaccordo dal Tribunale di Lecce.
Essi decideranno inappellabilmente quali arbitri amichevoli compositori
Letto, sottoscritto, approvato.




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